Il patrimonio della Associazione è costituito da beni mobili e immobili pervenuti all’Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi di gestione.
Il fondo di dotazione iniziale della Associazione è costituito dai versamenti volontari effettuati dai fondatori.
Per l’adempimento dei suoi compiti l’Associazione dispone delle seguenti entrate:
- versamenti volontari effettuati dai fondatori;
- quote associative versate da tutti coloro che aderiscono alla Associazione;
- introiti realizzati nello svolgimento della sua attività, ivi compresi le raccolte dei fondi effettuate anche in occasione di iniziative di sensibilizzazione locali, nazionali e internazionali;
- contributi liberi offerti tanto dai soci, quanto da terzi, sia mediante donazione, sia mediante disposizioni testamentarie;
- contributi e finanziamenti stanziati da enti pubblici e privati.
Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota annuale di iscrizione all’Associazione.
L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all’atto della ammissione e al versamento della quota annua di iscrizione.
È comunque facoltà degli aderenti alla Associazione effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.
I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l’ammissione e l’iscrizione annuale e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in alcun caso.
L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie. A norma degli articoli 36 e 37 del Codice civile, è esclusa qualsiasi distribuzione di entrate o ripartizione del fondo sociale tra gli iscritti.
In caso di scioglimento, estinte le obbligazioni in essere, il patrimonio sarà devoluto dal liquidatore nel rispetto delle norme di legge in vigore.